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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 28 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

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3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino

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2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV

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1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta

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2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia

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medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

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della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.

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applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

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1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della

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5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo a norma degli articoli 2393 e 2394 del

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3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47

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commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

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2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto

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del presente decreto legislativo: l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio

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procedono agli adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

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negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

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disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52 e 61, comma

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, n. 481, è sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e

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1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'art. 70, comma 1, e qualora

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articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare

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marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e

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pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35

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e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

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dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto

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1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è

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Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente

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. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all'art. 5 è applicabile la sanzione amministrativa

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) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e

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